Cos'è
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, articolo 10, commi 1-4 e 7 e articolo 23, ed il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione, articoli 2 e 3, prevedono che:
• gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
• possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono anno di età;
• possono accedere all’esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età;
• i genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno (si precisa dunque che è cura dei genitori predisporre e consegnare all’I.C. Volterra il progetto didattico-educativo seguito dai figli e che le indicazioni fornite sino ad oggi con cortesia e disponibilità dai docenti della scuola tramite colloquio e tramite email con allegati sono solo indicazioni di massima e di supporto e non hanno valore di progetto didattico o di programma d’esame, restando invece totalmente a carico della responsabilità genitoriale presentare il progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno, entro il 30 aprile 2023, unitamente alla domanda per gli esami di idoneità). L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo;
• nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l’esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto dai genitori, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato;
• l’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno , secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica;
• il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base della classe interessata e delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti;
• per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato;
• per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato;
• l’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio;
• nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui in precedenza è integrata con un docente per le attività di sostegno;
• l’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica, inglese oppure inglese e spagnolo/francese, nonché in un colloquio pluridisciplinare;
• le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui in precedenza nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente;
• l’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice;
• il calendario delle prove d’esame e la composizione delle commissioni d’esame saranno comunicati ai genitori interessati tramite avviso sul sito della scuola, successivamente al 15 maggio dell’anno di riferimento.
L’ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell’art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la idoneità alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).
L’istituto dell’istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall’ordinamento per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. L’esame di idoneità è dunque un titolo di studio avente valore legale di carattere intermedio, perché attesta l’idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe. D’altra parte, ai fini dell’acquisizione del diploma di licenza media (titolo legale utile per il proseguimento degli studi successivi), i candidati in istruzione parentale svolgono da privatisti l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che compiono, entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui si svolge l’esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.
Sono dunque ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti:
• I candidati privatisti che compiono, entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado; sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;
• I candidati privatisti che abbiano presentato domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento;
• I candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l’istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l’esame di Stato [ove tale requisito non sia modificato dall’annuale Ordinanza Ministeriale per gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo per l’a. s. 2022-2023].
Per i candidati privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l’iscrizione all’esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione:
• i necessari dati anagrafici dell’alunno
• gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico
• la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.
Per accedere all’Esame di Stato i candidati esterni devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento.
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